DA: ALITALIA

A:

Anpac

Appl/Fapac

Fit-Cisl/Piloti

Filt-Cgil/Piloti

Uiltrasporti Piloti

Ugl Trasporti/Piloti

OGGETTO: sistemazioni Alberghiere PNT.

Vi ribadiamo la disponibilità ad affrontare preventivamente problemi e/o opportunità che dovessero emergere relativamente alla tematica in oggetto, anche attraverso il contributo di un ristretto numero di persone da Voi espressamente individuate e delegate nella veste di interfaccia delle funzioni aziendali competenti.

Distinti saluti. 

Roma, 1° luglio 1999

 

 

Da:    ALITALIA

         Relazioni Industriali

A:           

Anpac

Appl/Fapac

Fit-CiSL Piloti

Filt- Cgil/Piloti

Uiltrasporti Piloti

Ugl Trasporti/Piloti

OGGETTO: Dichiarazione congiunta 30 giugno 1999.

Con riferimento al tema dell'azionariato dei dipendenti dì cui alla dichiarazione in oggetto, ci rendiamo disponibili ad affrontare tale problematica nell'ambito di un incontro da tenere, presso i nostri uffici, il 23 luglio p. v. ( ore 15.00 ).

Distinti saluti.

Roma, 1° luglio 1999

 

 

VERBALE DI RIUNIONE

Il giorno 1 `luglio 1999 si sono incontrati l'ALITALIA, l'ALITALIA TEEM, l'ANPAC, l'APPL, la FILT-CGIL Piloti, la FIT-CISL Piloti, la UILTRASPORTI Piloti e la UGL Piloti.

Le Parti, dopo aver esaminato la problematica inerente gli scostamenti verificatisi tra i tempi di volo programmati e quelli effettuati, hanno stabilito quanto segue:

1          Per il periodo 1 novembre 1998 / 31 marzo 1999 e 1 aprile 1999 / 30 giugno 1999 verranno applicate le  previsioni contenute nel punto 2) del verbale di accordo del 27.11.1992. I relativi scostamenti percentuali saranno messi in pagamento, in un'unica soluzione, entro il mese di settembre p.v.;

2A        Per il semestre luglio 1999 / dicembre 1999, la rilevazione degli eventuali scostamenti avverrà mediante l'applicazione dei seguenti meccanismi per singolo settore di aeromobile:

ORE VOLO SCHEDULATE - ORE VOLO BLOCK =PERCENTUALE SCOSTAMENTO

                            ORE VOLO SCHEDULATE

ORE VOLO SCHEDULATE - ORE VOLO BLOCK = SCOSTAMENTO MEDIO PROCAPITE    ORE VOLO FORZA MEDIA DEL SEMESTRE

2B        Alle ore medie procapite di scostamento consuntivate secondo la formula di cui al precedente punto 2A si applicheranno i seguenti moltiplicatori:

n. di h medie p. c., entro uno scostamento < 1 % 

MOLTIPLICATORE 1

n. di h medie p. c., entro uno scostamento > 1 % < 2 %

MOLTIPLICATORE 2

n. di h medie p. c., entro uno scostamento > 2 %

MOLTIPLICATORE 3

 2C        Il pagamento delle eventuali differenze sarà corrisposto con le competenze del mese di febbraio 2000.

3A        Per il periodo 1 gennaio -  31 dicembre 2000 la rilevazione degli scostamenti avverrà su base trimestrale. Fermo restando il meccanismo per la determinazione della percentuale di scostamento e delle ore medie procapite di cui al precedente punto 2A, applicato su base trimestrale, per quanto riguarda l'applicazione dei moltiplicatori da adottare per il pagamento si procederà in base al seguente schema.

 3B       Alle ore medie procapite di scostamento consuntivate secondo la formula dì cui al precedente punto 2A si applicheranno i seguenti moltiplicatori:

n. di h medie p. c., entro uno scostamento < 1 %

MOLTIPLICATORE  1

n. di h medie p. c., entro uno scostamento > 1 % < 2 %

MOLTIPLICATORE   2.5

n. di h medie p. c., entro uno scostamento > 2 %

MOLTIPLICATORE   3.5

 3C        Il pagamento delle eventuali differenze in ragione di trimestre sarà corrisposto rispettivamente con le competenze dei mesi di maggio, agosto, novembre 2000 e febbraio 2001.

4          Per il pagamento delle suddette ore si fa riferimento all'aliquota oraria base delle ore credito.

            I suddetti importi non produrranno effetti ai fini degli istituti contrattuali ivi compreso il TFR.

5          Con il presente Accordo deve intendersi abrogato quanto previsto al punto 2) dei verbale del 27.11.1992.

6          Il presente Accordo avrà carattere temporaneo.

            Le Parti concordano di procedere ad una verifica della idoneità del presente Accordo a realizzare un progressivo superamento dei fenomeno di scostamento tra orari schedulati ed orari effettivi entro il 31 dicembre 2000 per assumere determinazioni definitive sulla materia.