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Articolo
35, Parte generale, RESPONSABILITA' CIVILE E/O PENALE
(sostituisce
integralmente l'articolo 35, parte generale)
"A decorrere dal 1° ottobre 1999.
al Comandante dell'aeromobile che per motivi professionali sia coinvolto in
procedimenti civili o penali direttamente connessi con l'esercizio delle
funzioni svolte, da parte della Compagnia sarà garantita dalla fase iniziale
del procedimento l'assistenza legale nonché l'eventuale pagamento delle spese
legali, giudiziarie e risarcitorie.
La tutela di cui al precedente comma è
esclusa nei casi di dolo o colpa grave del Comandante accertati con sentenza
passata in giudicato.”
Nota
a verbale
Quanto
previsto dal presente articolo decorre dal 01/10/1999 ferma restando fino a
tale data la preesistente normativa contrattuale in materia.
VERBALE DI INTESA
tra
L'Alitalia
S.p.A.
e
L'ANPAC,
l'APPL, la FILT- CGIL, la FIT-CISL, la UILTRASPORTI e la UGL TRASPORTI.
Premesso
che:
·
Con
il rinnovo dei CCL Piloti del 4 ottobre 1996 è stato introdotto un nuovo
sistema retributivo basato unicamente sulla anzianità, che prescinde quindi
dal tipo di macchina sulla quale i Piloti ed i Comandanti sono impiegati, ed
"accorpa" le voci retributive indicate all'art.1 dal titolo
"Retribuzione per anzianità" dei citato accordo contrattuale;
·
nell'ambito
dei già citato rinnovo contrattuale, proprio in considerazione degli elementi
di discontinuità e ristrutturazione collegati alla realizzazione dei Piano
aziendale 1996/2000 ed al fine di consentire il passaggio dal precedente
sistema di retribuzione al sistema di retribuzione per anzianità previsto dal
CCL senza introdurre elementi distorcenti -
indotti dalla distanza tra la previgente situazione retributiva di fatto ed il
modello di retribuzione per anzianità -
le Parti avevano convenuto di
introdurre mediante specifico accordo, successivamente stipulato in data 17
aprile 1997, un meccanismo di perequazione "una tantum";
·
l'intervenuta
modifica del regime previdenziale riguardante la categoria ha determinato una
forte accelerazione delle uscite per pensionamento ed un conseguente massiccio
ricorso a nuove assunzioni, in tempi anticipati rispetto alle previsioni di
Piano;
·
il
pesante turn-over
e la conseguente sopravvenuta criticità dei processi e dei costi addestrativi
ha suggerito alle Parti -
anche nel quadro di un riposizionamento del ruolo della funzione di
addestramento del Personale Navigante -
di valutare positivamente una partecipazione degli addestrandi ai costi
dell'addestramento stesso secondo modalità e misure da condividere tra le
parti.
LE
PARTI
1) confermano l'erogazione degli importi una tantum previsti dal
meccanismo perequativo di cui all'intesa dei 17 aprile 1997 fino alla scadenza
concordata;
2)
convengono che, tenuto conto delle considerazioni di cui in premessa, a
far data dal 1.1.2001 i nuovi minimi retributivi contrattuali per i Piloti
dipendenti da Alitalia e Alitalia Team, per le anzianità aziendali da zero a
cinque anni, saranno quelli riportati nella tabella allegata;
3)
convengono inoltre che, in via dei tutto particolare ed eccezionale,
tenuto conto delle condizioni di cui in
premessa e dell'effettiva
attuazione del programma di
partecipazione degli addestrandi ai costi dell'addestramento stesso, si darà
luogo fino al 31 dicembre 2000, secondo le modalità di cui al punto
successivo, ad una erogazione perequativa sotto forma di una tantum destinata
esclusivamente ai Piloti assunti da Alitalia ed Alitalia Team successivamente
al 1.6.1997 ed entro il 31.12.2000.
Tale
erogazione perequativa verrà riconosciuta a tutti i Piloti che siano stati
assunti nell'arco temporale sopra richiamato la cui retribuzione fissa mensile
(stipendio più indennità di volo‑minimo garantito) non sia stata
soggetta ad integrazioni economiche all'atto dell'assunzione a seguito di
accordi intervenuti tra le parti;
4)
l'importo dell'erogazione perequativa, di cui al punto precedente,
frazionato in un prorata mensile omnicomprensivo, non utilizzabile ai fini
riflessi (ivi incluso anche il calcolo ai fini dei TFR) è determinato come
segue:
• Lit. 1.066.000 (unmilionesessantaseimila)
lorde mensili per ciascun mese successivo al compimento dei 2° anno di
anzianità di Compagnia da parte dei personale interessato, da erogarsi in
ogni caso non oltre il 31.12.2000.
• Lit. 810.000 (ottocentodiecimila)
lorde mensili, da erogarsi in ogni caso non oltre il 31.12.2000, per i Piloti
assunti da Alitalia ed Alitalia Team successivamente al 30.10.1999 a
condizione che a carico degli stessi sia effettivamente posta la
partecipazione ai costi dell'addestramento effettuato;
5)
con decorrenza 1.1.2001 i Piloti assunti da Alitalia ed Alitalia Team
successivamente al 1.6.1997 si inseriranno, sulla base dell'anzianità di
Compagnia maturata a quella data, nella nuova scala retributiva per anzianità
di cui al precedente punto 2);
6)
l'erogazione perequativa una
tantum di cui al punto
4) verrà corrisposta posticipatamente pro‑rata con cadenza
quadrimestrale a partire dal mese di agosto 1999 e si intende
convenzionalmente ripartita secondo il rapporto percentuale tra stipendio e
indennità di volo‑minimo garantito previsto dal CCL.
Roma 1°
luglio 1999
Recuperi
contributivi ex d.lgs 31411997.
Con riferimento alla decontribuzione introdotta, a far
data dal 1 gennaio 1998, dal d.lgs 314/1997 (Visco) relativamente all'indennità
di volo e voci a questa collegate, si conferma che gli importi relativi a tale
recupero, effettuato nei confronti di Alitalia e Alitalia Team, verranno
destinati ad iniziative concordate con le organizzazioni/associazioni in
indirizzo sulla base di specifici accordi.
A tal fine si precisa che il recupero suddetto ‑ a
far data dagli importi riferiti all'anno 1999 ‑ viene stabilito in
importi annui procapite, determinati a consuntivo, all'inizio di ciascun anno
con riferimento all'anno precedente, calcolati applicando gli oneri
contributivi di legge al 50% dell'imponibile composto dalla indennità di volo
e voci retributive a questa collegata.
Roma,
1° luglio 1999
Addì 1° luglio 1999, in Roma
tra
ALITALIA
e
ANPAC
APPL/FAPAC
FILT-CGIL PILOTI
FIT-CISL PILOTI
UILTRASPORTI PILOTI
UGL-TRASPORTI PILOTI
OGGETTO:
Cassa Assistenza Sanitaria Piloti.
Con riguardo alla costituzione di una
Cassa di assistenza sanitaria in favore della categoria dei piloti le Parti si
danno atto della volontà di giungere in tempi brevi alla realizzazione
dell'iniziativa che dovrà avvenire entro il 31.10.1999.
A tale scopo viene costituita una
Commissione composta da rappresentanti aziendali e delle
organizzazioni/associazioni firmatarie dei Contratto Collettivo di Lavoro al
fine di definire le modalità e gli adempimenti finalizzati all'obbiettivo
suddetto.
La Commissione, nello svolgimento dei
propri lavori, seguirà quanto di seguito specificato:
·
la fonte
istitutiva sarà costituita da un accordo collettivo che preveda l'adesione di
tutti i dipendenti interessati (con l'estensione della copertura al nucleo
familiare); la contribuzione a carico dell'azienda e, ove fosse ritenuto
opportuno, la previsione di un contributo da parte dei lavoratore; le
caratteristiche dell'attivita' le finalita' perseguite e le modalità di
gestione della cassa stessa;
·
lo
Statuto e l'eventuale Regolamento verranno predisposti sulla base di quanto
stabilito dalla fonte istitutiva suddetta;
·
la forma
giuridica assunta dalla Cassa sarà quella della associazione non
riconosciuta, costituita con atto pubblico;
·
La composizione degli organi sociali -
Assemblea, Consiglio di Amministrazione, Collegio dei Revisori - sarà
ispirata al principio della pariteticità di rappresentanza tra aziende e
sindacati.
Il finanziamento dell'iniziativa avverrà
mediante l'utilizzo di parte dei recuperi contributivi derivanti
dall'applicazione dei d.lgs 314/1997 (Visco) alla indennità di volo e voci
retributive connesse.
La decorrenza dei finanziamento sarà
contemporanea alla costituzione della cassa e all'avvio delle relative attività.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA
Alitalia e le Associazioni Professionali/Organizzazioni
sindacali ANPAC, APPL/FAPAC, FILT-CGIL Piloti, FIT CISL Piloti,
UILTRASPORTI Piloti ed UGL TRASPORTI Piloti ribadiscono la condivisione
dell'obiettivo di salvaguardare e sviluppare il modello partecipativo di
rapporti col personale introdotto mediante le intese del 19 giugno 1996 e 3
giugno 1998 in materia di azionariato dei dipendenti.
Considerano in questo senso che il
progressivo inserimento in azienda di nuove risorse, non riguardate dalle
intese citate, renda necessaria una puntuale valutazione circa gli strumenti e
le modalità idonee ad assicurare la stabilizzazione e la più ampia
diffusione della partecipazione azionaria dei dipendenti.
Convengono quindi di analizzare congiuntamente entro il 31.12.1999 tutti
i profili di possibili soluzioni che ‑ nel rispetto delle previsioni di
legge in materia - consentano di formulare proposte compiute, idonee a
realizzare l'obiettivo sopra individuato, al fine di promuovere le stesse
nelle sedi e con gli strumenti opportuni.
Roma 1° luglio 1999
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