Articolo 35, Parte generale, RESPONSABILITA' CIVILE E/O PENALE

(sostituisce integralmente l'articolo 35, parte generale)

"A decorrere dal 1° ottobre 1999. al Comandante dell'aeromobile che per motivi professionali sia coinvolto in procedimenti civili o penali direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte, da parte della Compagnia sarà garantita dalla fase iniziale del procedimento l'assistenza legale nonché l'eventuale pagamento delle spese legali, giudiziarie e risarcitorie.

La tutela di cui al precedente comma è esclusa nei casi di dolo o colpa grave del Comandante accertati con sentenza passata in giudicato.”

Nota a verbale

Quanto previsto dal presente articolo decorre dal 01/10/1999 ferma restando fino a tale data la preesistente normativa contrattuale in materia.

 

 

VERBALE DI INTESA

tra

L'Alitalia S.p.A.

e

L'ANPAC, l'APPL, la FILT- CGIL, la FIT-CISL, la UILTRASPORTI e la UGL TRASPORTI.

Premesso che:

·         Con il rinnovo dei CCL Piloti del 4 ottobre 1996 è stato introdotto un nuovo sistema retributivo basato unicamente sulla anzianità, che prescinde quindi dal tipo di macchina sulla quale i Piloti ed i Comandanti sono impiegati, ed "accorpa" le voci retributive indicate all'art.1 dal titolo "Retribuzione per anzianità" dei citato accordo contrattuale;

·         nell'ambito dei già citato rinnovo contrattuale, proprio in considerazione degli elementi di discontinuità e ristrutturazione collegati alla realizzazione dei Piano aziendale 1996/2000 ed al fine di consentire il passaggio dal precedente sistema di retribuzione al sistema di retribuzione per anzianità previsto dal CCL senza introdurre elementi distorcenti - indotti dalla distanza tra la previgente situazione retributiva di fatto ed il modello di retribuzione per anzianità - le Parti avevano convenuto di introdurre mediante specifico accordo, successivamente stipulato in data 17 aprile 1997, un meccanismo di perequazione "una tantum";

·         l'intervenuta modifica del regime previdenziale riguardante la categoria ha determinato una forte accelerazione delle uscite per pensionamento ed un conseguente massiccio ricorso a nuove assunzioni, in tempi anticipati rispetto alle previsioni di Piano;

·         il pesante turn-over e la conseguente sopravvenuta criticità dei processi e dei costi addestrativi ha suggerito alle Parti - anche nel quadro di un riposizionamento del ruolo della funzione di addestramento del Personale Navigante - di valutare positivamente una partecipazione degli addestrandi ai costi dell'addestramento stesso secondo modalità e misure da condividere tra le parti.

LE PARTI

1) confermano l'erogazione degli importi una tantum previsti dal meccanismo perequativo di cui all'intesa dei 17 aprile 1997 fino alla scadenza concordata;

2)            convengono che, tenuto conto delle considerazioni di cui in premessa, a far data dal 1.1.2001 i nuovi minimi retributivi contrattuali per i Piloti dipendenti da Alitalia e Alitalia Team, per le anzianità aziendali da zero a cinque anni, saranno quelli riportati nella tabella allegata;

3) convengono inoltre che, in via dei tutto particolare ed eccezionale, tenuto conto delle condizioni di cui in premessa e dell'effettiva attuazione del programma di partecipazione degli addestrandi ai costi dell'addestramento stesso, si darà luogo fino al 31 dicembre 2000, secondo le modalità di cui al punto successivo, ad una erogazione perequativa sotto forma di una tantum destinata esclusivamente ai Piloti assunti da Alitalia ed Alitalia Team successivamente al 1.6.1997 ed entro il 31.12.2000.

Tale erogazione perequativa verrà riconosciuta a tutti i Piloti che siano stati assunti nell'arco temporale sopra richiamato la cui retribuzione fissa mensile (stipendio più indennità di volo‑minimo garantito) non sia stata soggetta ad integrazioni economiche all'atto dell'assunzione a seguito di accordi intervenuti tra le parti;

4)   l'importo dell'erogazione perequativa, di cui al punto precedente, frazionato in un prorata mensile omnicomprensivo, non utilizzabile ai fini riflessi (ivi incluso anche il calcolo ai fini dei TFR) è determinato come segue:

    Lit. 1.066.000 (unmilionesessantaseimila) lorde mensili per ciascun mese successivo al compimento dei 2° anno di anzianità di Compagnia da parte dei personale interessato, da erogarsi in ogni caso non oltre il 31.12.2000.

    Lit. 810.000 (ottocentodiecimila) lorde mensili, da erogarsi in ogni caso non oltre il 31.12.2000, per i Piloti assunti da Alitalia ed Alitalia Team successivamente al 30.10.1999 a condizione che a carico degli stessi sia effettivamente posta la partecipazione ai costi dell'addestramento effettuato;

5)   con decorrenza 1.1.2001 i Piloti assunti da Alitalia ed Alitalia Team successivamente al 1.6.1997 si inseriranno, sulla base dell'anzianità di Compagnia maturata a quella data, nella nuova scala retributiva per anzianità di cui al precedente punto 2);

6) l'erogazione perequativa una tantum di cui al punto 4) verrà corrisposta posticipatamente pro‑rata con cadenza quadrimestrale a partire dal mese di agosto 1999 e si intende convenzionalmente ripartita secondo il rapporto percentuale tra stipendio e indennità di volo‑minimo garantito previsto dal CCL.

Roma 1° luglio 1999

 

 

Recuperi contributivi ex d.lgs 31411997.

Con riferimento alla decontribuzione introdotta, a far data dal 1 gennaio 1998, dal d.lgs 314/1997 (Visco) relativamente all'indennità di volo e voci a questa collegate, si conferma che gli importi relativi a tale recupero, effettuato nei confronti di Alitalia e Alitalia Team, verranno destinati ad iniziative concordate con le organizzazioni/associazioni in indirizzo sulla base di specifici accordi.

A tal fine si precisa che il recupero suddetto ‑ a far data dagli importi riferiti all'anno 1999 ‑ viene stabilito in importi annui procapite, determinati a consuntivo, all'inizio di ciascun anno con riferimento all'anno precedente, calcolati applicando gli oneri contributivi di legge al 50% dell'imponibile composto dalla indennità di volo e voci retributive a questa collegata.

Roma, 1° luglio 1999

 

Addì 1° luglio 1999, in Roma

tra

ALITALIA

e

ANPAC

APPL/FAPAC

FILT-CGIL PILOTI

FIT-CISL PILOTI

UILTRASPORTI PILOTI

UGL-TRASPORTI PILOTI

OGGETTO: Cassa Assistenza Sanitaria Piloti.

Con riguardo alla costituzione di una Cassa di assistenza sanitaria in favore della categoria dei piloti le Parti si danno atto della volontà di giungere in tempi brevi alla realizzazione dell'iniziativa che dovrà avvenire entro il 31.10.1999.

A tale scopo viene costituita una Commissione composta da rappresentanti aziendali e delle organizzazioni/associazioni firmatarie dei Contratto Collettivo di Lavoro al fine di definire le modalità e gli adempimenti finalizzati all'obbiettivo suddetto.

La Commissione, nello svolgimento dei propri lavori, seguirà quanto di seguito specificato:

·         la fonte istitutiva sarà costituita da un accordo collettivo che preveda l'adesione di tutti i dipendenti interessati (con l'estensione della copertura al nucleo familiare); la contribuzione a carico dell'azienda e, ove fosse ritenuto opportuno, la previsione di un contributo da parte dei lavoratore; le caratteristiche dell'attivita' le finalita' perseguite e le modalità di gestione della cassa stessa;

·         lo Statuto e l'eventuale Regolamento verranno predisposti sulla base di quanto stabilito dalla fonte istitutiva suddetta;

·         la forma giuridica assunta dalla Cassa sarà quella della associazione non riconosciuta, costituita con atto pubblico;

·         La composizione degli organi sociali - Assemblea, Consiglio di Amministrazione, Collegio dei Revisori - sarà ispirata al principio della pariteticità di rappresentanza tra aziende e sindacati.

Il finanziamento dell'iniziativa avverrà mediante l'utilizzo di parte dei recuperi contributivi derivanti dall'applicazione dei d.lgs 314/1997 (Visco) alla indennità di volo e voci retributive connesse.

La decorrenza dei finanziamento sarà contemporanea alla costituzione della cassa e all'avvio delle relative attività.

 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Alitalia e le Associazioni Professionali/Organizzazioni sindacali ANPAC, APPL/FAPAC, FILT-CGIL Piloti, FIT CISL Piloti, UILTRASPORTI Piloti ed UGL TRASPORTI Piloti ribadiscono la condivisione dell'obiettivo di salvaguardare e sviluppare il modello partecipativo di rapporti col personale introdotto mediante le intese del 19 giugno 1996 e 3 giugno 1998 in materia di azionariato dei dipendenti.

Considerano in questo senso che il progressivo inserimento in azienda di nuove risorse, non riguardate dalle intese citate, renda necessaria una puntuale valutazione circa gli strumenti e le modalità idonee ad assicurare la stabilizzazione e la più ampia diffusione della partecipazione azionaria dei dipendenti.

Convengono quindi di analizzare congiuntamente entro il 31.12.1999 tutti i profili di possibili soluzioni che ‑ nel rispetto delle previsioni di legge in materia - consentano di formulare proposte compiute, idonee a realizzare l'obiettivo sopra individuato, al fine di promuovere le stesse nelle sedi e con gli strumenti opportuni.

Roma 1° luglio 1999