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Articolo
19, Parte generale, ASSICURAZIONI
(sostituisce
integralmente l'articolo 19, parte generale).
1.
La Compagnia è tenuta ad assicurare i Piloti contro i rischi di volo,
a norma dell'art 935 Cod. Nav., per i seguenti capitali:
a) per
morte:
| Comandante |
Lit. 600.000.000 |
| Pilota |
Lit. 400.000.000 |
b)
per invalidità permanente (generica) assoluta:
| Comandante |
Lit. 800.000.000 |
| Pilota |
Lit. 600.000.000 |
c)
per invalidità permanente (generica) parziale, i capitali
corrispondenti alle percentuali per la liquidazione degli infortuni, da cui
derivi l'invalidità permanente (generica) parziale, applicate dall'INAIL a
norma di legge; le dette percentuali sono riferite ai capitali assicurati per
il caso di invalidità permanente (generica) assoluta (punto 1-b).
Per
le percentuali di invalidità pari o inferiori al 10% i capitali assicurati
sono:
| Comandante |
Lit. 250.000.000 |
| Pilota |
Lit. 190.000.000 |
L'assicurazione è estesa alle malattie professionali
previste per la categoria dei Piloti dalla legge 30 giugno 1965, n. 1124.
In caso di invalidità permanente (generica) parziale conseguente ad
infortunio o a malattia professionale in misura non inferiore al cinquanta per
cento viene corrisposto l'intero capitale assicurato per il caso di invalidità
permanente (generica) assoluta (punto 1-b).
L'assicurazione, inoltre, comprende gli infortuni subiti
dai Piloti nei periodi contrattualmente definiti “tempo di servizio” nelle
lettere a), b), c) e d) dei punto 1 dell'articolo 2 dei C.C.L. Alitalia.
Sempre per i medesimi capitali, con riferimento a
ciascuna delle fattispecie di cui alle precedenti lettere a), b), c), vengono
altresì assicurati gli infortuni subiti dai Piloti nei periodi di riserva a
domicilio, nei periodi trascorsi fuori sede effettuati per conto della
Compagnia, nonché durante il tempo di trasferimento dal domicilio
all'aeroporto per l'effettuazione dei servizio e viceversa.
2.
La Compagnia assicura, inoltre, i Piloti per morte e invalidità
permanente conseguenti a malattie endemiche (tropicali) contratte in
dipendenza dell'attività di servizio svolta nelle aree geografiche indicate
dalla Organizzazione Mondiale della Sanità per i seguenti capitali:
a) per
morte:
| Comandante |
Lit 600.000.000 |
| Pilota |
Lit 400.000.000 |
b)
per invalidità permanente (generica) assoluta:
| Comandante |
Lit 800.000.000 |
| Pilota |
Lit 600.000.000 |
c)
per invalidità permanente (generica) parziale, i capitali
corrispondenti alle percentuali per la liquidazione degli infortuni, da cui
derivi l'invalidità permanente (generica) parziale, applicate ,dall'INAIL a
norma di legge: le dette percentuali sono riferite ai capitali assicurati per
il caso di invalidità permanente (generica) assoluta (punto 1 -b).
Per
le percentuali di invalidità pari o inferiori al 10% i capitali assicurati
sono:
| Comandante |
Lit
250.000.000 |
| Pilota |
Lit
190.000.000 |
In
caso di invalidità permanente (generica) parziale conseguente ad infortunio o
a malattia professionale In misura non inferiore al cinquanta per cento viene
corrisposto l'intero capitale assicurato per il caso di invalidità permanente
(generica) assoluta (punto 1‑b).
3.
La Compagnia assicura i Piloti per l'invalidità permanente specifica
(inabilità permanente al volo) derivante da qualsiasi causa per i capitali
indicati nella tabella sotto riportata:
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Età
|
Comandante
|
Pilota
|
|
Fino
a 52 anni
53
anni
54
anni
55
anni
56
anni
57
anni
58
anni
59
anni
60
anni
|
700.000.000
400.000.000
300.000.000
200.000.000
120.000.000
80.000.000
60.000.000
30.000.000
15.000.000
|
525.000.000
300.000.000
225.000.000
150.000.000
90.000.000
60.000.000
45.000.000
22.500.000
11.200.000
|
Con
le frasi:
>
“fino a 52 anni” si intende: fino alla data di compimento dei 52°
anno di età;
>
“fino a 53 anni” si intende: da un giorno
dopo la data di compimento dei 52°
anno di età fino alla data del compimento del 53° anno di età;
>
e così via per le frasi successive fino a 59 anni;
>
“fino a 60 anni” si intende.,
da un giorno dopo la data dei compimento dei 59° anno di età fino alla data di
compimento dei 60° anno di età ed eventualmente oltre.
Nota a verbale
Quanto previsto dal presente articolo decorre dal 01/10/1999 ferma
restando fino a tale data la preesistente normativa
contrattuale in materia.
LETTERA
DELL'AZIENDA ALLE OO.SS
Ferme
restando le previsioni dell'art.19 del CCL, nel confermare che l'assicurazione
stipulata dall'Alitalia in favore dei propri Piloti contro il rischio di
infortuni extra professionali e in caso di morte da qualsiasi causa
costituisce un'autonoma iniziativa dell'Azienda, si comunica alle
Organizzazioni sindacali/Associazioni professionali che le condizioni di tali
assicurazioni sono le seguenti:
1. Per gli infortuni subiti dai Piloti non ricompresi nelle
previsioni contrattuali di cui all'articolo 19 Parte Generale C.C.L. Alitalia
i capitali assicurati sono i seguenti:
a) per morte
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Comandante
Lit
300.000.000
Pilota
Lit
200.000.000
|
b)
per invalidità
permanente e generica assoluta:
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Comandante
Lit 400.000.000
Pilota
Lit 300.000.000
|
c)
per invalidità permanente generica parziale: i capitali
corrispondenti alle percentuali per la liquidazione degli infortuni, da cui
derivi l'invalidità permanente (generica) parziale, applicate dall'INAIL a
norma di legge; le dette percentuali sono riferite ai capitali assicurati per
il caso di invalidità permanente (generica) assoluta (punto I -b).
Per le percentuali di invalidità pari o inferiori al 10%
i capitali assicurati sono:
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Comandante
Lit 100.000.000
Pilota
Lit. 75.000.000
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In
caso di invalidità permanente (generica) parziale conseguente ad infortunio
extra professionale in misura non inferiore al cinquanta per cento viene
corrisposto l'intero capitale assicurato per il caso di invalidità permanente
(generica) assoluta (punto I ‑b).
Nella
fattispecie di cui ai precedenti punti b) e c) verrà corrisposta la
liquidazione rispettivamente prevista per ‑invalidità permanente
generica assoluta o parziale salvo che i piloti non abbiano diritto alla
maggiore liquidazione conseguente alla invalidità permanente specifica
(inabilità permanente al volo di cui all'articolo 19 dei C.C.L Alitalia).
2. Comandanti e Piloti sono assicurati in caso di morte
da qualsiasi causa per i seguenti capitali:
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Comandante
Lit. 900.000.000
Pilota
Lit. 600.000.000
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Rimane
salva la facoltà per ogni singolo pilota di elevare a proprie spese i
capitali assicurati per invalidità permanente specifica (inabilità
permanente al volo).
Quanto
previsto dalla presente comunicazione decorre dal 01/10/1999 fermi restando,
fino a tale data, i trattamenti in vigore.
Roma, 1° Luglio 1999
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