Articolo 19, Parte generale, ASSICURAZIONI

(sostituisce integralmente l'articolo 19, parte generale).

1.    La Compagnia è tenuta ad assicurare i Piloti contro i rischi di volo, a norma dell'art 935 Cod. Nav., per i seguenti capitali:

a)   per morte:

Comandante Lit. 600.000.000
Pilota Lit. 400.000.000

b) per invalidità permanente (generica) assoluta:

Comandante Lit.       800.000.000
Pilota Lit.       600.000.000

c)   per invalidità permanente (generica) parziale, i capitali corrispondenti alle percentuali per la liquidazione degli infortuni, da cui derivi l'invalidità permanente (generica) parziale, applicate dall'INAIL a norma di legge; le dette percentuali sono riferite ai capitali assicurati per il caso di invalidità permanente (generica) assoluta (punto 1-b).

 Per le percentuali di invalidità pari o inferiori al 10% i capitali assicurati sono:

Comandante Lit.       250.000.000
Pilota Lit.       190.000.000

L'assicurazione è estesa alle malattie professionali previste per la categoria dei Piloti dalla legge 30 giugno 1965, n. 1124.

In caso di invalidità permanente (generica) parziale conseguente ad infortunio o a malattia professionale in misura non inferiore al cinquanta per cento viene corrisposto l'intero capitale assicurato per il caso di invalidità permanente (generica) assoluta (punto 1-b).

 L'assicurazione, inoltre, comprende gli infortuni subiti dai Piloti nei periodi contrattualmente definiti “tempo di servizio” nelle lettere a), b), c) e d) dei punto 1 dell'articolo 2 dei C.C.L. Alitalia.

Sempre per i medesimi capitali, con riferimento a ciascuna delle fattispecie di cui alle precedenti lettere a), b), c), vengono altresì assicurati gli infortuni subiti dai Piloti nei periodi di riserva a domicilio, nei periodi trascorsi fuori sede effettuati per conto della Compagnia, nonché durante il tempo di trasferimento dal domicilio all'aeroporto per l'effettuazione dei servizio e viceversa.

 2.   La Compagnia assicura, inoltre, i Piloti per morte e invalidità permanente conseguenti a malattie endemiche (tropicali) contratte in dipendenza dell'attività di servizio svolta nelle aree geografiche indicate dalla Organizzazione Mondiale della Sanità per i seguenti capitali:

 a)   per morte:

Comandante Lit  600.000.000
Pilota Lit  400.000.000

b) per invalidità permanente (generica) assoluta:

Comandante Lit        800.000.000
Pilota Lit        600.000.000

c)   per invalidità permanente (generica) parziale, i capitali corrispondenti alle percentuali per la liquidazione degli infortuni, da cui derivi l'invalidità permanente (generica) parziale, applicate ,dall'INAIL a norma di legge: le dette percentuali sono riferite ai capitali assicurati per il caso di invalidità permanente (generica) assoluta (punto 1 -b).

 

Per le percentuali di invalidità pari o inferiori al 10% i capitali assicurati sono:

Comandante Lit      250.000.000
Pilota Lit      190.000.000

In caso di invalidità permanente (generica) parziale conseguente ad infortunio o a malattia professionale In misura non inferiore al cinquanta per cento viene corrisposto l'intero capitale assicurato per il caso di invalidità permanente (generica) assoluta (punto 1‑b).

 

3.       La Compagnia assicura i Piloti per l'invalidità permanente specifica (inabilità permanente al volo) derivante da qualsiasi causa per i capitali indicati nella tabella sotto riportata:

Età

Comandante

Pilota

Fino a  52 anni

53 anni

54 anni

55 anni

56 anni

57 anni

58 anni

59 anni

60 anni

700.000.000

400.000.000

300.000.000

200.000.000

120.000.000

80.000.000

60.000.000

30.000.000

15.000.000

525.000.000

300.000.000

225.000.000

150.000.000

90.000.000

60.000.000

45.000.000

22.500.000

11.200.000

Con le frasi:

>    “fino a 52 anni” si intende: fino alla data di compimento dei 52° anno di età;

>    “fino a 53 anni” si intende: da un giorno dopo la data di compimento dei 52° anno di età fino alla data del compimento del 53° anno di età;

>    e così via per le frasi successive fino a 59 anni;

>    fino a 60 anni” si intende., da un giorno dopo la data dei compimento dei 59° anno di età fino alla data di compimento dei 60° anno di età ed eventualmente oltre.

 Nota a verbale

Quanto previsto dal presente articolo decorre dal 01/10/1999 ferma restando fino a tale data la preesistente normativa contrattuale in materia.

 

LETTERA DELL'AZIENDA ALLE OO.SS

Ferme restando le previsioni dell'art.19 del CCL, nel confermare che l'assicurazione stipulata dall'Alitalia in favore dei propri Piloti contro il rischio di infortuni extra professionali e in caso di morte da qualsiasi causa costituisce un'autonoma iniziativa dell'Azienda, si comunica alle Organizzazioni sindacali/Associazioni professionali che le condizioni di tali assicurazioni sono le seguenti:

1.  Per gli infortuni subiti dai Piloti non ricompresi nelle previsioni contrattuali di cui all'articolo 19 Parte Generale C.C.L. Alitalia i capitali assicurati sono i seguenti:

a)   per morte

Comandante  Lit 300.000.000

Pilota             Lit 200.000.000

b)     per invalidità permanente e generica assoluta:

Comandante     Lit 400.000.000

Pilota                 Lit 300.000.000

c)  per invalidità permanente generica parziale: i capitali corrispondenti alle percentuali per la liquidazione degli infortuni, da cui derivi l'invalidità permanente (generica) parziale, applicate dall'INAIL a norma di legge; le dette percentuali sono riferite ai capitali assicurati per il caso di invalidità permanente (generica) assoluta (punto I -b).

Per le percentuali di invalidità pari o inferiori al 10% i capitali assicurati sono:

Comandante   Lit 100.000.000

Pilota               Lit.  75.000.000

 In caso di invalidità permanente (generica) parziale conseguente ad infortunio extra professionale in misura non inferiore al cinquanta per cento viene corrisposto l'intero capitale assicurato per il caso di invalidità permanente (generica) assoluta (punto I ‑b).

 Nella fattispecie di cui ai precedenti punti b) e c) verrà corrisposta la liquidazione rispettivamente prevista per ‑invalidità permanente generica assoluta o parziale salvo che i piloti non abbiano diritto alla maggiore liquidazione conseguente alla invalidità permanente specifica (inabilità permanente al volo di cui all'articolo 19 dei C.C.L Alitalia).

2. Comandanti e Piloti sono assicurati in caso di morte da qualsiasi causa per i seguenti capitali:

Comandante     Lit. 900.000.000

Pilota                Lit. 600.000.000

Rimane salva la facoltà per ogni singolo pilota di elevare a proprie spese i capitali assicurati per invalidità permanente specifica (inabilità permanente al volo).

Quanto previsto dalla presente comunicazione decorre dal 01/10/1999 fermi restando, fino a tale data, i trattamenti in vigore.

Roma, 1° Luglio 1999