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Addì 1 luglio 1999, in Roma
tra
ASSAEREO
ALITALIA
e
ANPAC
APPL/FAPAC
FILT-CGIL PILOTI
FIT-CISL PILOTI
UILTRASPORTI PILOTI
UGL TRASPORTI PILOTI
E' stato convenuto quanto segue per
il rinnovo del biennio economico del Contratto collettivo nazionale di lavoro
per i Piloti dipendenti dalla Società Alitalia scaduto dal 31.12.1997, in
ottemperanza alle previsioni dei Protocollo Interconfederale dei 23 luglio
1993.
Il
presente accordo di rinnovo della parte economica del CCNL decorre dalla data
di stipula e avrà scadenza il 31.12.2000 unitamente alle parte normativa.
Le parti, infatti, atteso che nell'anno 2000 la città
di Roma e l'intero territorio nazionale saranno interessati dalle
celebrazioni per il Giubileo, in
considerazione dell'eccezionalità di tale evento, hanno responsabilmente
concordato di differire di un anno la scadenza dei presente Contratto
collettivo, naturalmente prevista per il 31.12.1999, al fine di evitare ogni
possibile contrasto connesso al negoziato per il rinnovo contrattuale.
Le parti ritengono infatti estremamente opportuno - nella
consapevolezza che la ricorrenza giubilare dell'anno 2000 comporterà per il
Paese e per l’intero Gruppo Alitalia un particolare sforzo per assicurare un
adeguato ed efficiente livello di servizio alla clientela - contribuire alla
salvaguardia ed all’ulteriore miglioramento dell'immagine pubblica
dell'azienda, anche in vista della privatizzazione, garantendo la continuità
dei servizi e la tutela attraverso la conferma ed il miglioramento,
all'interno dei Gruppo, di un modello di Relazioni
Industriali improntato alla stabilità, da perseguire, nel pieno rispetto dei
reciproci ruoli, attraverso il condiviso impegno al mantenimento di un clima
di sereno confronto, diretto anche ad evitare l'adozione di alcun tipo
unilaterale, e col sussidio di opportuni canali di informazione e
comunicazione con la categoria.
Nella tabella allegata sono indicati i
nuovi, minimi retributivi contrattuali, aventi decorrenza dal 1.1.1998, che
verranno applicati al personale in forza alla data odierna
Col presente accordo le Parti hanno altresì inteso
definire, nei termini riportati nello specifico allegato, il sistema ed i
contenuti della contrattazione aziendale coerentemente con la prevista
individuazione dei meccanismo di riconoscimento della redditività aziendale
tenuto conto dei contributo fornito dalla categoria.
Le parti si danno conseguentemente
atto di avere ottemperato al rinnovo della parte economica dei contratto in
coerenza con gli obiettivi dei piano di ristrutturazione e specificamente in
linea con quelli di abbattimento dei costo dei lavoro, secondo lo spirito, gli
obiettivi e le previsioni dei Protocollo 23 luglio 1993 e del Protocollo di
intesa dei 19.6.1996.
CONTRATTAZIONE
AZIENDA LE
La funzione strutturale della contrattazione aziendale -
di secondo livello - riguarda la negoziazione di incrementi economici qualora
ne sussistano i presupposti, come accertati nel corso della procedura di cui
al successivo punto B), variabili, commisurati e correlati ai risultati
raggiunti sulla base dei parametro della redditività, secondo le previsioni
dei Protocollo dei 23 luglio 1993 e dei Protocollo di Intesa dei 19.6.1996.
La corresponsione dei trattamenti economici discendenti
dalla Contrattazione Aziendale avverrà mediante l'istituzione dei Premio di
Redditività Aziendale di cui al successivo punto A.
A.
PREMIO DI REDDITIVITA'
1
. Considerato che l'evoluzione dei
processo di risanamento della Compagnia deve consentire di perseguire sempre
più elevati livelli di efficienza ed efficacia dei processi lavorativi al
fine di garantire livelli di redditività idonei a realizzare con successo il
completamento dei processo di privatizzazione della Società nonché a
sostenere la fase di sviluppo della stessa, si conviene di istituire per la
categoria dei Piloti un premio annuale commisurato e correlato al risultato
raggiunto dalla Società in termini di redditività, che verrà denominato
Premio di Redditività aziendale.
Il
Premio di Redditività, in considerazione delle sue caratteristiche ed in
coerenza con le previsioni del Protocollo 23 luglio 1993 non è consolidabile,
sarà completamente funzione dell'effettivo avvenuto raggiungimento, da parte
della Società, degli obiettivi di redditività previsti dal budget aziendale
per ciascun esercizio, in coerenza con le previsioni dei Piano, e sarà
erogato in un'unica soluzione annuale, nei termini ed alle scadenze di cui ai
successivi punti 2, 3 e 4: conseguentemente nell'ambito delle competenze
complessive di ciascun anno verrà inserita una specifica componente economica
da parametrare sulla base dei risultati dell'esercizio precedente.
L'importo
di detto premio è escluso da ogni riflesso sulle altre voci retributive nonché
dal calcolo dei trattamento di fine rapporto.
Il premio di redditività di cui alla presente intesa sostituisce e abroga
ogni altro premio, comunque denominato, previsto da preesistenti accordi
contrattuali e/o aziendali.
Il
meccanismo di erogazione dei premio di redditività, di cui al presente
accordo, avrà un arco 1998 - 2001 con riferimento ai risultati
conseguiti negli anni 1997 - 2000: fermo restando l'istituto del Premio di
redditività il meccanismo stesso sarà oggetto di confronto nell'ambito del
successivo rinnovo della contrattazione aziendale, secondo le modalità
indicate nel punto B. del presente accordo.
2.
Ai fini della valutazione della redditività aziendale si individua il
parametro del Margine Operativo Lordo al netto degli ammortamenti.
Il Margine
Operativo Lordo di budget al netto degli ammortamenti, da assumere a
riferimento per il calcolo dei parametro di redditività relativo all'anno
1999 è di Lit. 376 Mld.
Il Margine
Operativo Lordo di budget da assumere, a riferimento per il
calcolo dei parametro di redditività relativo all'anno 2000 sarà comunicato
entro il mese di gennaio dell'anno stesso.
3.
L'erogazione dei Premio di redditività sarà effettuata, secondo le
formule di cui alla tabella allegata, al personale in servizio alla data
prevista per l'erogazione, che è fissata nei mesi di luglio degli anni
successivi agli anni di riferimento, contestualmente al pagamento delle
competenze dei mesi stessi.
4.
Visti i risultati economici conseguiti dall'azienda negli anni 1997 -
1998, allineati agli obiettivi di redditività fissati nel Piano aziendale la
cui attuazione è stata convenuta nell'ambito dell'Accordo dei 19 Giugno 1996,
si conviene che il Premio di redditività complessivamente da erogare con
riferimento agli anni citati è determinato in un importo
lordo procapite pari al 14% della retribuzione fissa annua e verrà
corrisposto in due soluzioni secondo le seguenti modalità:
·
un
importo lordo procapite pari al 6% della retribuzione fissa annua, con le
competenze dei mese di luglio 1999, al personale in servizio al momento
dell'erogazione;
·
un
importo lordo procapite pari all'8% della retribuzione fissa annua, con le
competenze dei mese di luglio 2000, al personale in servizio al momento
dell'erogazione.
B.
PROCEDURE PER IL RINNOVO DEGLI ACCORDI DI
CONTRATTAZIONE
AZIENDALE
Le Aziende in particolare situazione di
criticità economica ove ritengano non sussistere i presupposti per dar corso
alla contrattazione aziendale ne daranno comunicazione alle competenti
Associazioni/Organizzazioni Sindacali stipulanti, illustrando l'andamento
produttivo, le prospettive di competitività e le condizioni di redditività
dell'azienda.
Le piattaforme per il rinnovo degli
Accordi di contrattazione aziendale, saranno presentate in tempo utile per
consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza.
Durante tale periodo,
e comunque per un arco temporale pari a quattro mesi dalla presentazione della
piattaforma, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali, né procederanno
ad azioni dirette.
Roma, 1 luglio 1999
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