Addì 1 luglio 1999, in Roma

 tra

ASSAEREO

ALITALIA

e

ANPAC

APPL/FAPAC

FILT-CGIL PILOTI

FIT-CISL  PILOTI

UILTRASPORTI PILOTI

UGL TRASPORTI PILOTI

 E' stato convenuto quanto segue per il rinnovo del biennio economico del Contratto collettivo nazionale di lavoro per i Piloti dipendenti dalla Società Alitalia scaduto dal 31.12.1997, in ottemperanza alle previsioni dei Protocollo Interconfederale dei 23 luglio 1993.

 Il presente accordo di rinnovo della parte economica del CCNL decorre dalla data di stipula e avrà scadenza il 31.12.2000 unitamente alle parte normativa.

 Le parti, infatti, atteso che nell'anno 2000 la città di Roma e l'intero territorio nazionale saranno interessati dalle celebrazioni per il Giubileo, in considerazione dell'eccezionalità di tale evento, hanno responsabilmente concordato di differire di un anno la scadenza dei presente Contratto collettivo, naturalmente prevista per il 31.12.1999, al fine di evitare ogni possibile contrasto connesso al negoziato per il rinnovo contrattuale.

 Le parti ritengono infatti estremamente opportuno -  nella consapevolezza che la ricorrenza giubilare dell'anno 2000 comporterà per il Paese e per l’intero Gruppo Alitalia un particolare sforzo per assicurare un adeguato ed efficiente livello di servizio alla clientela - contribuire alla salvaguardia ed all’ulteriore miglioramento dell'immagine pubblica dell'azienda, anche in vista della privatizzazione, garantendo la continuità dei servizi e la tutela attraverso la conferma ed il miglioramento, all'interno dei Gruppo, di un modello  di Relazioni Industriali improntato alla stabilità, da perseguire, nel pieno rispetto dei reciproci ruoli, attraverso il condiviso impegno al mantenimento di un clima di sereno confronto, diretto anche ad evitare l'adozione di alcun tipo unilaterale, e col sussidio di opportuni canali di informazione e comunicazione con la categoria.

Nella tabella allegata sono indicati i nuovi, minimi retributivi contrattuali, aventi decorrenza dal 1.1.1998, che verranno applicati al personale in forza alla data odierna

Col presente accordo le Parti hanno altresì inteso definire, nei termini riportati nello specifico allegato, il sistema ed i contenuti della contrattazione aziendale coerentemente con la prevista individuazione dei meccanismo di riconoscimento della redditività aziendale tenuto conto dei contributo fornito dalla categoria.

 Le parti si danno conseguentemente atto di avere ottemperato al rinnovo della parte economica dei contratto in coerenza con gli obiettivi dei piano di ristrutturazione e specificamente in linea con quelli di abbattimento dei costo dei lavoro, secondo lo spirito, gli obiettivi e le previsioni dei Protocollo 23 luglio 1993 e del Protocollo di intesa dei 19.6.1996.

  

CONTRATTAZIONE AZIENDA LE

La funzione strutturale della contrattazione aziendale - di secondo livello - riguarda la negoziazione di incrementi economici qualora ne sussistano i presupposti, come accertati nel corso della procedura di cui al successivo punto B), variabili, commisurati e correlati ai risultati raggiunti sulla base dei parametro della redditività, secondo le previsioni dei Protocollo dei 23 luglio 1993 e dei Protocollo di Intesa dei 19.6.1996.

La corresponsione dei trattamenti economici discendenti dalla Contrattazione Aziendale avverrà mediante l'istituzione dei Premio di Redditività Aziendale di cui al successivo punto A.

A. PREMIO DI REDDITIVITA'

1 . Considerato che l'evoluzione dei processo di risanamento della Compagnia deve consentire di perseguire sempre più elevati livelli di efficienza ed efficacia dei processi lavorativi al fine di garantire livelli di redditività idonei a realizzare con successo il completamento dei processo di privatizzazione della Società nonché a sostenere la fase di sviluppo della stessa, si conviene di istituire per la categoria dei Piloti un premio annuale commisurato e correlato al risultato raggiunto dalla Società in termini di redditività, che verrà denominato Premio di Redditività aziendale.

  Il Premio di Redditività, in considerazione delle sue caratteristiche ed in coerenza con le previsioni del Protocollo 23 luglio 1993 non è consolidabile, sarà completamente funzione dell'effettivo avvenuto raggiungimento, da parte della Società, degli obiettivi di redditività previsti dal budget aziendale per ciascun esercizio, in coerenza con le previsioni dei Piano, e sarà erogato in un'unica soluzione annuale, nei termini ed alle scadenze di cui ai successivi punti 2, 3 e 4: conseguentemente nell'ambito delle competenze complessive di ciascun anno verrà inserita una specifica componente economica da parametrare sulla base dei risultati dell'esercizio precedente.

L'importo di detto premio è escluso da ogni riflesso sulle altre voci retributive nonché dal calcolo dei trattamento di fine rapporto. Il premio di redditività di cui alla presente intesa sostituisce e abroga ogni altro premio, comunque denominato, previsto da preesistenti accordi contrattuali e/o aziendali.

Il meccanismo di erogazione dei premio di redditività, di cui al presente accordo, avrà un arco 1998 -  2001 con riferimento ai risultati conseguiti negli anni 1997 - 2000: fermo restando l'istituto del Premio di redditività il meccanismo stesso sarà oggetto di confronto nell'ambito del successivo rinnovo della contrattazione aziendale, secondo le modalità indicate nel punto B. del presente accordo.

2.   Ai fini della valutazione della redditività aziendale si individua il parametro del Margine Operativo Lordo al netto degli ammortamenti.

Il Margine Operativo Lordo di budget al netto degli ammortamenti, da assumere a riferimento per il calcolo dei parametro di redditività relativo all'anno 1999 è di Lit. 376 Mld.

Il Margine Operativo Lordo di budget da assumere, a riferimento per il    calcolo dei parametro di redditività relativo all'anno 2000 sarà comunicato entro il mese di gennaio dell'anno stesso.

3. L'erogazione dei Premio di redditività sarà effettuata, secondo le formule di cui alla tabella allegata, al personale in servizio alla data prevista per l'erogazione, che è fissata nei mesi di luglio degli anni successivi agli anni di riferimento, contestualmente al pagamento delle competenze dei mesi stessi.

4.   Visti i risultati economici conseguiti dall'azienda negli anni 1997 - 1998, allineati agli obiettivi di redditività fissati nel Piano aziendale la cui attuazione è stata convenuta nell'ambito dell'Accordo dei 19 Giugno 1996, si conviene che il Premio di redditività complessivamente da erogare con riferimento agli anni citati è determinato in un importo lordo procapite pari al 14% della retribuzione fissa annua e verrà corrisposto in due soluzioni secondo le seguenti modalità:

·         un importo lordo procapite pari al 6% della retribuzione fissa annua, con le competenze dei mese di luglio 1999, al personale in servizio al momento dell'erogazione;

·         un importo lordo procapite pari all'8% della retribuzione fissa annua, con le competenze dei mese di luglio 2000, al personale in servizio al momento dell'erogazione.

 B. PROCEDURE PER IL RINNOVO DEGLI ACCORDI DI CONTRATTAZIONE AZIENDALE

Le Aziende in particolare situazione di criticità economica ove ritengano non sussistere i presupposti per dar corso alla contrattazione aziendale ne daranno comunicazione alle competenti Associazioni/Organizzazioni Sindacali stipulanti, illustrando l'andamento produttivo, le prospettive di competitività e le condizioni di redditività dell'azienda.

Le piattaforme per il rinnovo degli Accordi di contrattazione aziendale, saranno presentate in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza.

Durante tale periodo, e comunque per un arco temporale pari a quattro mesi dalla presentazione della piattaforma, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali, né procederanno ad azioni dirette.

 Roma, 1 luglio 1999